Il nuovo sistema di Giustizia presso FIDAL

Gli organi di giustizia sportiva della Federazione Italiana di Atletica Leggera, secondo le disposizioni dello Statuto federale e del Regolamento di Giustizia, sono articolati in:

  • Commissione Federale di Garanzia

La Commissione Federale di Garanzia, tutela l’autonomia e l’indipendenza degli organi di giustizia presso la Federazione e della Procura federale. E’ composta da cinque soggetti, uno dei quali con funzioni di Presidente, nominati dal Consiglio federale con la maggioranza qualificata, ovvero due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio.

La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:

  1. a) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati come Giudici Sportivi o come componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva;
  2. b) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati Procuratore capo, Sostituto Procuratore e Procuratore Aggiunto, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva;
  3. c) adotta nei confronti dei componenti degli organi di giustizia e della Procura federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall’incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di grave negligenza nell’espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;
  4. d) formula pareri e proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiv
  • Ufficio del Procuratore federale

Presso la Federazione è istituito l’Ufficio del Procuratore federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il Procuratore federale esercita le proprie funzioni davanti agli organi di giustizia della Federazione. L’Ufficio del Procuratore si compone di un Procuratore federale, di due Sostituti Procuratori e di un Procuratore Aggiunto.

Il Procuratore federale è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Presidente federale, ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.

I Sostituti Procuratori e il Procuratore aggiunto sono nominati dal Consiglio federale, previo parere del Procuratore federale e sono scelti tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia. I Sostituti Procuratori e il Procuratore Aggiunto coadiuvano il Procuratore federale. Il Procuratore Aggiunto, inoltre lo sostituisce in caso d’impedimento e può essere preposto alla cura di specifici settori.

Il Procuratore federale, i Sostituti Procuratori e il Procuratore aggiunto durano in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore federale non può essere rinnovato più di due volte.

Per quanto concerne la nomina e le attribuzioni dell’Ufficio del Procuratore federale si rinvia alle previsioni dell’art. 22 dello Statuto che stabilisce che possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Procuratore federale e Procuratore aggiunto coloro che, in possesso di specifica competenza nell’ambito dell’ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall’articolo 26, comma 2 del Codice della Giustizia Sportiva, ovvero in quella degli alti ufficiali delle Forze dell’ordine, anche a riposo.

Inoltre, che il Procuratore federale e il Procuratore aggiunto svolgono le rispettive attribuzioni in piena indipendenza ed in nessun caso assistono alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni né possono altrimenti godere, dopo l’esercizio dell’azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.

Le attribuzioni del Procuratore federale, l’esercizio dell’azione, le norme procedurali ed i rapporti con gli organi di giustizia e con le altre autorità sono disciplinati dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia federale.

  • Giudici Federali

I Giudici federali si distinguono in Tribunale federale e Corte federale di appello. I componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello sono nominati dal Consiglio Federale su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia;

I componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.

Il Tribunale federale e la Corte federale di appello sono composti da cinque componenti effettivi. Per ognuno di questi, è il Consiglio federale a individuare il Presidente. Il Tribunale federale e la Corte federale di appello giudicano in composizione collegiale, con un numero invariabile di tre componenti. Per ogni procedimento, il Presidente individua e determina i componenti del collegio. E’ escluso dalla composizione del collegio il/i componente/e che si trovi in situazioni di incompatibilità. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

L’art. 38 del Regolamento di Giustizia, sancisce che il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l’ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice sportivo nazionale.

La Corte federale di appello, viceversa, è organo di secondo grado che decide sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale federale.

I procedimenti dinanzi al Tribunale federale sono instaurati:

  1. con atto di deferimento del Procuratore federale;
  2. con ricorso della parte interessata titolare di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale.   

      Si rinvia agli artt. 40-52 del Regolamento di Giustizia per la regolamentazione delle fasi del procedimento dinanzi al Tribunale federale e alla Corte federale di appello.



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