Caso Gibilisco, nota esplicativa



Rilevato che su alcuni organi di stampa la sanzione inflitta all’atleta Giuseppe Gibilisco viene definita quale “massimo della pena”, si ritiene opportuno pubblicare questo intervento al fine di chiarire i termini della questione. Il Codice Wada Antidoping non consente, nel caso specifico (artt. 2.2 e 10.2), all’Organo Giudicante alcuna discrezionalità nella determinazione della “misura” della pena, come invece è consentita per altre situazioni (ad esempio, nel caso di assunzione involontaria di sostanze specifiche incluse nella Lista delle sostanze proibite – art. 10.3 Codice WADA – ove, per la prima violazione, è previsto dal minimo del richiamo con nota di biasimo, senza alcuna squalifica per la partecipazione ad eventi futuri, ad un massimo di un anno di squalifica). La squalifica di due anni, pertanto, costituisce l’unica sanzione applicabile all’atleta che venga riconosciuto colpevole anche del solo tentativo di doping. Ufficio Stampa Fidal


Condividi con
Seguici su: