TRASPARENZA CONTRIBUTI PUBBLICI
26 Giugno 2026Se nel 2025 la tua associazione o società sportiva ha incassato contributi da un Comune, dalla Regione o da un altro ente pubblico, potresti avere un adempimento da chiudere entro il 30 giugno 2026. Si chiama obbligo di trasparenza dei contributi pubblici e, quando scatta, non è facoltativo: chi lo dimentica rischia sanzioni che possono arrivare alla restituzione di tutto quello che ha ricevuto.
In questa guida vediamo chi è obbligato, quando scatta la famosa soglia dei 10.000 euro, cosa devi pubblicare esattamente, dove farlo a seconda della tua forma giuridica e cosa succede se non lo fai.
Cos’è l’obbligo di trasparenza (e da dove arriva)
L’obbligo nasce dalla Legge 4 agosto 2017, n. 124 (la “Legge annuale per la concorrenza”), all’articolo 1, commi da 125 a 129. La norma è stata poi resa stabile dal cosiddetto Decreto Crescita (D.L. 30 aprile 2019, n. 34).
In pratica, ogni anno entro il 30 giugno chi ha ricevuto contributi pubblici deve renderli pubblici, indicando importi e provenienza. Vale il principio di cassa: si pubblicano le somme effettivamente incassate nell’esercizio precedente, non quelle solo deliberate o promesse.
Tradotto per la tua ASD (Associazione Sportiva Dilettantistica) o SSD (Società Sportiva Dilettantistica): entro il 30 giugno 2026 vanno pubblicati i contributi pubblici incassati nel corso del 2025.
Nota: queste informazioni sono a scopo divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista.
La tua ASD/SSD è obbligata? La soglia dei 10.000 euro
L’obbligo scatta solo se nel 2025 hai incassato contributi pubblici per un importo pari o superiore a 10.000 euro. Ma attenzione: questa soglia si calcola in modo cumulativo. Si sommano tutti i contributi ricevuti da enti pubblici diversi, non si guarda al singolo versamento.
Esempio concreto: la tua ASD ha ricevuto 6.000 euro dal Comune e 5.000 euro dalla Regione. Nessuno dei due supera i 10.000 euro, ma insieme fanno 11.000. Quindi scatta l’obbligo, e vanno pubblicati entrambi.
Ecco cosa entra e cosa non entra nel conteggio:
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Rientra nei 10.000 € |
NON rientra nei 10.000 € |
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Contributi a fondo perduto e liberalità |
Corrispettivi per prestazioni commerciali rese alla PA |
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Contributi per un progetto specifico presentato dall’associazione |
Risarcimenti e indennizzi per danni |
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Aiuti “in natura” (es. un immobile concesso in comodato) |
Il 5 per mille (è di “carattere generale”) |
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Contributi incassati nel 2025, anche se deliberati prima |
Contributi deliberati nel 2025 ma non ancora incassati |
Sul 5 per mille c’è spesso confusione: le somme ricevute a questo titolo non si conteggiano nel plafond dei 10.000 euro, come chiarito dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 6 del 25 giugno 2021. Il motivo è che rientrano tra i contributi a “carattere generale”, cioè erogati a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni. Tra l’altro il 5 per mille è già soggetto a propri obblighi di pubblicità.
Per gli aiuti “in natura” (ad esempio una palestra o un campo concesso in uso gratuito dal Comune), devi indicare un valore economico. Il Ministero ha chiarito che vale il valore dichiarato dall’ente pubblico che ha concesso il bene: conviene quindi chiederlo direttamente alla PA.
Quali informazioni devi pubblicare?
Le informazioni vanno rese pubbliche in forma chiara e schematica. Per ogni contributo serve indicare:
- denominazione e codice fiscale della tua ASD/SSD;
- nome dell’ente che ha erogato il contributo;
- importo incassato, riferito a ogni singolo rapporto;
- data dell’incasso;
- causale, cioè il motivo dell’erogazione (liberalità, cofinanziamento di un progetto, eccetera).
In pratica basta una tabella ordinata, una riga per ogni contributo ricevuto.
Dove e come pubblicare (dipende dalla forma giuridica)
Il “dove” cambia in base a come è strutturato il tuo ente:
- ASD (associazioni) e fondazioni: pubblicano i dati sul proprio sito internet. Se non hai un sito, puoi usare altri canali digitali, come la pagina Facebook dell’associazione, oppure il sito della rete associativa a cui aderisci (lo ha chiarito la circolare del Ministero del Lavoro n. 2/2019).
- SSD e società di capitali che redigono il bilancio in forma ordinaria: indicano i contributi nella nota integrativa al bilancio depositato presso il Registro delle imprese.
- Società che usano il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.): possono assolvere l’obbligo pubblicando sul proprio sito oppure sul sito dell’associazione di categoria a cui aderiscono.
Un consiglio pratico: la norma non fissa per quanto tempo i dati debbano restare online, ma è buona prassi mantenerli pubblicati anche negli anni successivi, in una sezione dedicata e facile da trovare (ad esempio “Trasparenza” nel menù del sito).
Cosa rischi se non pubblichi
Le sanzioni sono concrete, quindi vale la pena non rimandare:
- in caso di mancata pubblicazione si applica una sanzione pari all’1% delle somme ricevute, con un minimo di 2.000 euro;
- resta comunque l’obbligo di pubblicare le informazioni mancanti;
- se, trascorsi 90 giorni dalla contestazione, non hai né pagato né pubblicato, scatta la sanzione più pesante: la restituzione integrale delle somme ricevute.
Detto altrimenti: un contributo da 15.000 euro non pubblicato può prima costarti 2.000 euro di sanzione e poi, nel caso peggiore, trasformarsi nell’obbligo di restituire tutti i 15.000.
Errori comuni da evitare
- Guardare al singolo contributo invece che al totale. La soglia è cumulativa: somma sempre tutto quello che hai incassato da enti pubblici.
- Conteggiare il 5 per mille nei 10.000 euro. Non va incluso.
- Pubblicare i contributi solo deliberati. Conta l’incasso effettivo (principio di cassa).
- Dimenticare i contributi “in natura”. Anche un bene concesso gratuitamente va valorizzato e pubblicato.
- Pensare che senza sito si è esonerati. Senza sito puoi usare la pagina Facebook o il sito della rete associativa.
- Pubblicare dati incompleti. Mancano spesso causale e data di incasso: senza, la pubblicazione non è a norma.
Checklist operativa (5 passi)
- Recupera l’elenco di tutti i contributi pubblici incassati nel 2025.
- Somma gli importi: hai raggiunto o superato i 10.000 euro? Se sì, prosegui.
- Escludi dal conteggio 5 per mille, corrispettivi e risarcimenti.
- Prepara la tabella con denominazione, CF, ente erogatore, importo, data e causale.
- Pubblicala sul canale giusto per la tua forma giuridica entro il 30 giugno 2026.
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