Utilizzo impianti sportivi scolastici

29 Aprile 2026

E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 94, del 23 aprile 2026, la Legge in oggetto la cui entrata in vigore è stabilita dall’8 maggio 2026.  Con la Legge in oggetto sono state apportate modifiche alle precedenti norme che hanno statuito in materia di utilizzazione degli impianti sportivi scolastici da parte delle ASD/SSD.  L’art. 1, comma 1, della Legge n. 53, del 7 aprile 2026, al fine di sostenere il diritto alla pratica sportiva attraverso l’utilizzo degli impianti sportivi scolastici, reca modifiche all’art. 96, del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, (uso delle attrezzature delle scuole per attività diverse da quelle scolastiche) con l’introduzione, del comma 4-bis, che stabilisce che con apposite convenzioni il Comune o la Provincia, sentite le istituzioni scolastiche interessate, mettono a disposizione delle Società e Associazioni Sportive gli impianti sportivi scolastici e le relative attrezzature al di fuori dell’orario di svolgimento del servizio scolastico e delle attività extracurriculari previste dal piano decennale dell’offerta formativa, nonché nel periodo che intercorre tra la fine e l’inizio delle lezioni dell’anno scolastico. I Consigli di Circolo o di Istituto possono negare l’assenso all’utilizzo delle palestre, delle aree di gioco e degli impianti sortivi scolastici nei casi previsti dall’art. 6, comma 4-bis, del D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 38, (che si riporta più avanti). Sono posti a carico del concessionario gli obblighi di gestione, cura e pulizia delle attrezzature e degli impianti sportivi scolastici nonché gli adempimenti occorrenti per garantire la funzionalità degli stessi al termine di ogni utilizzo.  Il comma 2 del medesimo art. 1 della Legge n. 53 in oggetto, reca le seguenti modifiche al D. Lgs. n. 38 del 28 febbraio 2021, emanato in attuazione della riforma dello sport. a) All’art. 5, viene introdotto, dopo il comma 1, il comma 1-bis.  Per meglio chiarire la portata del predetto comma 1-bis, si riassume la disposizione recata dal precedente comma 1.  Le Associazioni e le Società Sportive senza fine di lucro, possono presentare all’Ente Locale, sul cui territorio insiste l’impianto sportivo da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico-finanziaria per la rigenerazione, riqualificazione, ammodernamento, e per la successiva gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire l’aggregazione e l’inclusione sociale e giovanile. Se l’Ente Locale riconosce l’interesse pubblico del progetto, affida direttamente la gestione gratuita dell’impianto all’Associazione o Società Sportiva per una durata proporzionalmente corrispondente all’intervento e comunque non inferiore a 5 anni.  Comma 1-bis – Le Società e le Associazioni Sportive senza fine di lucro possono presentare all’Ente Locale sul cui territorio insiste l’impianto sportivo scolastico da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto per la rigenerazione, riqualificazione o ammodernamento dell’impianto stesso. Se l’Ente Locale riconosce l’interesse pubblico del progetto stipula una convenzione con l’Associazione o Società Sportiva per l’uso gratuito dell’impianto corrispondente al valore dell’intervento.  Al successivo art. 6, è modificato il comma 4 e aggiunto il comma 4-bis.  Al comma 4, la parola “extracurriculari” è sostituita dalla seguente “extracurricolari” e sono aggiunte in fine le seguenti parole: “anche ai fini dello svolgimento delle sedute di allenamento e delle gare ufficiali”. il seguente comma 4-bis. Pertanto il nuovo comma 4 dell’art. 6 del D. Lgs. n. 38/2021, è così formulato: 
Comma 4 – Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell’attività didattica e delle attività sportive della Scuola, comprese quelle extracurricolari devono essere posti a disposizione di Società e Associazioni Dilettanti aventi sede nel territorio del Comune in cui ha sede l’Istituto scolastico o in Comuni confinanti anche ai fini dello svolgimento delle sedute di allenamento e delle gare ufficiali. Il nuovo comma 4-bis dispone: “Per le finalità di cui al comma 4, i Consigli di Istituto o di Circolo, all’atto dell’approvazione o dell’aggiornamento del piano triennale dell’offerta formativa, comunicano all’Ente Locale proprietario le attività didattiche e sportive della Scuola, di cui al medesimo comma 4, che impediscono l’utilizzo, anche parziale delle palestre, delle aree di gioco e degli impianti sportivi scolastici”. Si riporta, per memoria, la disposizione dell’art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 38/2021. Comma 1 – L’uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli Enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri oggettivi, a tutte le Società e Associazioni Sportive.



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