Regolamento Tecnico - Nota 1. A cura di Giuseppe Spanedda



Il Regolamento Tecnico  è lo strumento che i Giudici di Gara della FIDAL debbono utilizzare per il controllo e la gestione delle competizioni di atletica leggera, in qualunque ambito esse si svolgano.

         Se è vero, come è vero, che senza atleti non esisterebbe l’atletica, è altrettanto vero che senza Giudici di Gara non esisterebbe  atletica certificata e comparabile.

         I Giudici non hanno e non debbono assumere un ruolo da protagonisti ma da spettatori e certificatori dell’evento.

         La prima nota è quindi destinata esplicitamente al ruolo dei Giudici di Gara, cui lo Statuto Federale, all’art. 6.2 g)  attribuisce competenza tecnica esclusiva senza vincolo di subordinazione, con autonomia operativa e disciplinare, tutte norme richiamate peraltro negli art. 1 e 2 del Regolamento Gruppo Giudici Gare nella edizione in corso di validità.

         Il Regolamento Tecnico Internazionale specifica, con apposte e dettagliate norme, il ruolo ed i compiti dei Giudici di Gara nelle diverse funzioni loro attribuite.

         L’esame delle norme permette di affermare, in assoluta linea di principio, che le decisioni  assunte dai Giudici di Gara, una volta rispettate tutte le fasi e procedure previste, non possono essere modificate da nessuno, a nessun livello.

         Nelle piste e nelle pedane le decisioni sono assunte dall’Arbitro o  dal Primo Giudice che ne assume il ruolo e le funzioni, e sono sottoposte solo alla Giuria di Appello, nel rispetto delle procedure indicate.

         Come ha avuto occasione di chiarire il Presidente Lai  nella risposta pubblica  ad un genitore in una recente competizione, non compete né alla strutture di vertice del Gruppo Giudici Gare, né al Presidente Provinciale, Regionale o Nazionale della FIDAL e tantomeno al Presidente del CONI, a qualunque livello, potestà o potere di intervento sulle decisioni assunte dall’Arbitro ed eventualmente dalla Giuria d’Appello.

         Il reclamo alla Giuria d’Appello, accompagnato dalla relativa tassa, relativo al risultato o allo svolgimento della gara,  deve essere presentato per iscritto  alla Giuria d’Appello entro 30 minuti dall’annuncio ufficiale del risultato di quella gara.     Trascorso tal termine il risultato sarà definitivo salvo che non si riscontrino errori materiali

         Deve essere presentato dall’atleta  interessato a da un rappresentante ufficiale della squadra.

         La Giuria d’Appello ( ovvero il Giudice d’Appello)  predisporrà la propria istruttoria, sentendo le persone interessate e acquisendo ogni documentazione disponibile ( filmati, foto, etc.) e assumerà la propria decisione.

         In caso di accoglimento del reclamo la tassa relativa verrà restituita.

         La decisione della Giuria d’Appello sarà definitiva, e non ci sarà possibilità di ulteriore diritto di appello, incluso l’appello al CAS ( Corte Arbitrale dello Sport).

         Allo scopo di salvaguardare i diritti di tutti il R.T.I. prevede e regola anche  la possibilità di presentare durante la gara  un ricorso orale all’Arbitro della gara nella quale si compete; il ricorso orale può essere presentato  da un atleta per la gara alla quale prende parte.

         Esistono diverse possibilità di intervento in funzione delle gare cui si prende parte e sarà opportuno esaminare quelle di maggiore frequenza.

         Un atleta può presentare immediatamente un ricorso orale  contro l’assegnazione di una falsa partenza; l’Arbitro delle corse, se ha dubbi al riguardo, può  ( non ne  ha quindi l’obbligo) consentire all’atleta   che ha presentato il ricorso orale di gareggiare “sub judice”,  fermo restando l’obbligo di presentare il ricorso scritto alla Giuria d’Appello.

         Tale possibilità è negata  se la falsa partenza è stata rilevata dalla apparecchiatura di rilevazione delle false partenze.

         In un concorso se un atleta presenta immediatamente  un reclamo orale in merito ad un tentativo giudicato nullo, l’Arbitro della gara, a sua discrezione può disporre che il tentativo sia misurato ed il risultato registrato.

         Se ciò accade durante le prime tre prove di una gara di salti in estensione o lanci  e l’atleta accederebbe alle tre prove finali  solo se il reclamo  verbale o il ricorso scritto fosse accolto o durante una gara di salti  in elevazione e l’atleta accederebbe all’altezza successiva solo se il reclamo verbale o il ricorso scritto fosse accolto, l’Arbitro può  ( non ne  ha quindi l’obbligo)   consentire all’atleta di proseguire la gara “sub judice”.

         Se il ricorso verrà accolto il risultato conseguito dall’atleta che ha gareggiato “sub judice” verrà considerato valido e la tassa reclamo verrà restituita.

         In caso di mancato accoglimento del ricorso la tassa verrà incamerata ed il risultato conseguito dall’atleta che ha gareggiato sub judice  non verrà considerato e non sarà riportato nel verbale di gara.



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