Pillole di regolamento tecnico e federale - Parte Seconda



di Giuseppe Spanedda Fiduciario GGG Regione Sardegna.

Sono molte e frequenti le discussioni relative  alla presenza in campo nelle gare in pista ( e non solo)  di tecnici ed accompagnatori di varia qualificazione.

         E si assiste ad inutili quanto antipatiche discussioni, con i giudici accusati di essere autoritari ed insensibili, e con altre amenità che, per buon senso e quieto vivere, evito di ricordare.

         La circostanza che viene citata e cioè che tali norme non vengono seguite negli  stadi di altre regioni oltre che da dimostrare è del tutto ininfluente. Le regole esistono e debbono essere applicate. Se si vuole una atletica senza regole è sufficiente rinunciare ai giudici di gara, con la naturale conseguenze che i risultati ottenuti sono privi di qualunque valore; la conduzione tecnica della manifestazione è affidata ai Giudici di Gara, senza alcuna interferenza.

         La zona di gara, normalmente delimitata da una barriera fisica, anche non continua, si definisce come l’area in cui la competizione si svolge e il cui accesso è limitato, ai sensi delle Regole e dei Regolamenti, agli atleti partecipanti ed al personale autorizzato.

         L’accesso in campo è limitato agli atleti, raggruppati per gareggiare e ai giudici di gara, oltre al personale addetto specificamente autorizzato. Il Responsabile dell’ordine ( che è un giudice di gara) ha il controllo del campo e non deve permettere a qualsiasi persona, al di fuori di quelle indicate, di accedere e rimanere sul campo di gara. La norma è tassativa ed è fissata dall’art. 133 del RTI;  compete al Direttore di Riunione ( sempre un Giudice di Gara) disporre che soltanto le persone autorizzate accedano e rimangano all’interno del campo.

         La esclusione dei soggetti diversi da quelli indicati è quindi nelle facoltà e negli obblighi del Direttore di Riunione  , con buona pace di quanti ignorano che il RTI è un unicum, predisposto ed articolato per prevedere tutte le possibilità, da soggetti preposti e professionalmente preparati. E quindi  l’allontanamento di soggetti non autorizzati  seppure  non contenuto  nella specifica regola 144  è comunque normato dal RTI.

         La indebita presenza dei tecnici o di altri soggetti nell’area della competizione, presenza evidentemente finalizzata o giustificata dall’esigenza di prestare assistenza agli atleti, salvi i casi consentiti,  configura l’ipotesi di cui alla regola 144 e deve essere sanzionata con l’ammonizione a carico dell’atleta  e, in caso di seconda ammonizione, con la squalifica.

         Rientra  specificamente nella regola, e comporta i provvedimenti della ammonizione e della squalifica,  la comunicazione di tempi intermedi fatta da persone che si trovino all’interno della zona di gara.

         E’ invece permessa la comunicazione tra gli atleti ed i loro allenatori non posizionati nella zona di svolgimento della gara e a tal fine dovrà essere riservata agli allenatori degli atleti una postazione sulle tribune adiacente al luogo dove si sta svolgendo la gara. Ovviamente ove ciò sia possibile e comunque a cura degli organizzatori. Tale norma trova applicazione negli stadi in cui l’accesso alle tribune e agli spazi adiacenti è a pagamento o comunque regolamentato, ed in tal caso la necessità di delimitare una zona riservata ai tecnici trova fondamento. Nei nostri stadi, dove l’accesso è libero ed altrettanto il posizionamento nelle tribune o negli spazi non occupati dalle tribune, la riserva di uno spazio specificamente riservato agli allenatori è assolutamente inutile, anche perché bisognerebbe delimitarne più di uno per consentire di seguire i diversi concorsi o le diverse corse, e spesso non esistono neppure spazi adiacenti o contigui alle pedane.

         L’individuazione delle persone autorizzate all’accesso al campo, indicate genericamente nelle regole  citate, trova anche specifica  determinazione  nell’art.17  delle Norme per l’organizzazione delle manifestazioni 2015, in vigore in tale stesura anche negli anni precedenti.

                I Regolamenti delle manifestazioni, predisposti dagli Organizzatori, non possono prevedere regole diverse o deroghe a tali norme. Tali deroghe, anche ove erroneamente previste, debbono essere considerate come non apposte.

         E’ accaduto, anche di recente, che nelle competizioni con pochi atleti complessivamente presenti in campo non si sia intervenuti drasticamente per evitare indebite intrusioni nel campo di gara e che sia stato consentito a tecnici e/o accompagnatori di entrare in campo e sostarvi; si è trattato di casi particolari nei quali la norma è stata ignorata, ma che non possono costituire un precedente avente valore di norma autorizzatoria  né rappresentare un diritto acquisito.



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