Pillole di Regolamento Tecnico e Normativa Federale. Parte prima



A cura del Fiduciario Regionale GGG  FIDAL Sardegna Giuseppe Spanedda.

Sempre più spesso accade, soprattutto  al  momento delle premiazioni che coincidono con la lettura dei risultati, che si assista ad una variegata serie di richieste, di precisazioni, di contestazioni e quant’altro attinente la classifica.

         Tali interventi sono abitualmente diretti verso chi legge i risultati e che, al di là del ruolo ricoperto, non ha il compito di esaminare e definire  le eventuali controversie.

         Contro il risultato, sia esso pubblicato a  tali fini prima delle premiazioni o prima della ufficializzazione, sia letto da chi ha tale compito, è previsto in prima istanza il  reclamo verbale all’Arbitro e, in caso di mancato accoglimento, il ricorso scritto accompagnato dalla relativa tassa che verrà restituita in caso di accettazione. La presentazione del ricorso ha un termine stabilito dal Regolamento Tecnico, e superato tale termine non potrà essere accolto. In caso di reclamo verbale presentato all’Arbitro il termine decorre dall’annuncio ufficiale della decisione dell’arbitro.

         Per  la ricerca dell’Arbitro  competente ci si potrà rivolgere, qualora lo stesso non sia individuato o conosciuto, alla Segreteria  di Gara, al Direttore di Riunione od al TIC, ove costituito. 

         La decisione della Giuria d’Appello (o dell’Arbitro se nessun reclamo viene presentato dopo la decisone assunta dallo stesso) è definitiva. Non ci sarà possibilità di ulteriore diritto di appello, incluso il ricorso alla Corte Arbitrale dello Sport (Regola 146.9).

         Dopo la ufficializzazione dei risultati, nei tempi e nei modi stabiliti dalle disposizioni federali, potranno essere corretti solo errori materiali, senza la possibilità  di esaminare nuove prove o documentazioni

         Non sono consentite altre forma di protesta e laddove le stesse assumano la modalità  del comportamento scorretto si può incorrere nelle sanzioni previste dal Regolamento Tecnico, e, in caso di grave violazione, la trasmissione degli atti agli organismi competenti per eventuali azioni disciplinari, come previsto dall’ultimo capoverso della Regola 145.



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