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| Disposizioni agevolative di carattere fiscale e tributario per le Società Sportive Dilettantistiche |  |
Circolare 16/2003
L’abolizione delle tasse sulle concessioni governative per i sodalizi sportivi dilettantistici: alcuni approfondimenti e casi pratici. Le novità in materia di credito sportivo nel disegno di legge 29.09.2003 (la legge finanziaria per il 2004) approvato dal Governo.
Come è noto la legge finanziaria del 2003 con l’art. 90 (Legge n. 289/2002) ha introdotto rilevanti disposizioni agevolative di carattere fiscale e tributario per il mondo dell’associazionismo sportivo dilettantistico. Nei primi mesi del 2003 numerose sono state le circolari di commento alle suddette novità normative, e tra queste mi preme porre all’attenzione dei lettori, con queste brevi note, il comma 7 dell’articolato 90, a tenore del quale “all’art. 13-bis, comma 1, del DPR n. 641/1972 (il provvedimento che disciplina le tasse sulle concessioni governative) dopo la parole ONLUS sono inserite le seguenti: ”.
La disposizione in esame individua un’altra categoria di soggetti non-profit, oltre alle Onlus, esentata dal versamento del tributo di cui al DPR 641/72: le associazioni (riconosciute e non) e le società sportive di capitali senza scopo di lucro, che svolgono attività sportiva dilettantistica. Vediamo in concreto quali benefici deriveranno dall’applicazione di questa agevolazione.
In primo luogo è opportuno inquadrare il tributo indicato. Le tasse sulle concessioni governative colpiscono determinati atti amministrativi (concessioni, autorizzazioni, istanze, permessi) che consentono agli interessati l’esercizio di diritti e facoltà. Dal punto di vista oggettivo la portata dell’agevolazione indicata è molto ampia poiché investe tutti gli atti e i provvedimenti di interesse degli enti sportivi assoggettati a questa particolare forma di imposizione indiretta.
Ad esempio la richiesta di registrazione di un marchio creato e prodotto dal sodalizio sportivo, e quindi l’istanza da quest’ultimo presentata all’autorità amministrativa competente (Ufficio Marchi e Brevetti nella fattispecie) per l’esercizio di tutti i diritti connessi e derivanti dall’utilizzo del medesimo, costituiva fino al 1° gennaio 2003 (data a decorrere dalla quale è entrata in vigore la legge finanziaria del 2003), operazione oggettivamente soggetta al prelievo tributario. Oppure, ancora si segnala, l’esenzione dalle tasse sulle concessioni governative per ciò che concerne la telefonia mobile/cellulare.
L'articolo 21 della tariffa allegata al D.P.R 26 ottobre 1972, n. 641, prevede infatti la corresponsione della tassa di concessione governativa per la “licenza o documento sostitutivo per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione". L'articolo 13-bis dello stesso decreto, così come novellato dalla legge finanziaria del 2003, esenta quindi anche le società e associazioni sportive dilettantistiche dal pagamento del tributo in ordine a questa tipologia di operazioni. Ai sensi del citato articolo 21, il sodalizio sportivo che attiva un’utenza telefonica si qualificava come soggetto passivo (fino al 1.01.2003) del tributo stesso, e come tale diveniva soggetto obbligato al relativo versamento, adempimento effettuato fino ad oggi attraverso il pagamento delle utenze mensili relative ai contratti di abbonamento attivati.
Il presupposto oggettivo del tributo e' difatti la creazione del titolo giuridico in base al quale l'utente puo' utilizzare il sistema di telefonia mobile; pertanto l'applicazione del tributo e' correlata alla sussistenza di un documento che provi l'esistenza di un rapporto contrattuale tra il gestore telefonico e l'utente. Tale documento (nella specie, il contratto di abbonamento con il gestore telefonico) identifica la parte richiedente l'autorizzazione ovvero il sodalizio sportivo dilettantistico.
È opportuno tuttavia segnalare agli enti sportivi che decideranno di usufruire di tale agevolazione, operante nello specifico caso sopra descritto, che il Ministero delle Finanze con la risoluzione n. 154 dell’11 novembre 2000 ha precisato i seguenti adempimenti in capo alle Onlus, e per analogia, ad opinione del sottoscritto, imposti anche alle società ed associazioni sportive dilettantistiche quali nuovi soggetti beneficiari.
L'agevolazione in parola, precisa la risoluzione, compete a condizione che l'utente del servizio nella persona del suo legale rappresentante, rilasci un'apposita dichiarazione attestante l'inoltro alla competente Direzione Regionale delle Entrate della comunicazione di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, concernente l'assunzione della qualifica di ONLUS.
Tale adempimento appare applicabile anche alle società e associazioni sportive, le quali, ai fini di un eventuale controllo da parte dell’amministrazione finanziaria, dovranno dimostrare di aver fornito, al momento dell’attivazione del contratto di telefonia mobile, allo stesso gestore telefonico, un’attestazione dalla quale risulti lo status di sodalizio sportivo dilettantistico (affiliazione e/o riconoscimento sportivo operato dalla federazione o ente di promozione sportiva di appartenenza), e contestualmente la dichiarazione (anche autocertificata) che l’utenza telefonica conseguita risulta inerente e strumentale allo svolgimento dell’attività istituzionale promossa dallo stesso sodalizio abbonato.
Questi adempimenti costituiscono validi presupposti (insieme ovviamente al dettato normativo individuato dall’art. 90, comma 7 della legge 289/2002) per consentire agli enti sportivi di operare la disapplicazione del tributo in esame, e di conseguire un indubbio “risparmio di spesa” all’interno della propria gestione amministrativa.
La finanziaria 2004 per l’impiantistica sportiva pubblica
Il futuro testo della legge finanziaria del 2004, approvato con disegno di legge n. 126 del 29.09.2003 dal Consiglio dei Ministri, ora all’esame del senato, prevede con l’art. 52 (Contributi per impiantistica sportiva all'Istituto per il Credito Sportivo) che l’Istituto per il Credito sportivo nel concedere contributi per interessi sui mutui anche se accordati da altre aziende di credito e dalla Cassa depositi e prestiti per le finalità istituzionali, si avvalga delle disponibilità economiche rappresentate da un fondo speciale costituito presso l'Istituto medesimo e alimentato con il versamento da parte del C.O.N.I. dell'aliquota del 3 per cento calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, nonché con l'importo dei premi dei concorsi medesimi colpiti da decadenza.
L’art. 52 modifica, la vigente ed attuale disposizione dell’art. 5 della legge 1295/57 che prevede una minore aliquota (1%) di finanziamento del predetto fondo speciale.
A mero titolo informativo si segnala che la previsione di cui all’art. 90, commi 12 e 16, della legge finanziaria 2003, in ordine alla costituzione di un fondo di garanzia presso il Credito sportivo per la fornitura di garanzia sussidiaria a quella ipotecaria per i mutui relativi all’impiantistica sportiva pubblica, risulta ancora ad oggi disattesa da parte del Ministero dei Beni Culturali e del Coni stesso.
Si segnala in ultima analisi il ritardo nell’approvazione e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del regolamento governativo avente ad oggetto le nuove modifiche per gli statuti delle associazioni e società sportive dilettantistiche (in attuazione del comma 18 dell’art. 90 della legge 289/2002).
Nelle precedenti circolari si è commentato uno schema non ufficiale ma “ufficioso” del regolamento predetto, approvato nel mese di settembre dal Consiglio dei Ministri e al vaglio (verosimilmente ancora in corso ad oggi) della Conferenza Stato Regioni, dopo il parere positivo del Consiglio di Stato operato nel mese di luglio (l’organo amministrativo in seduta consultiva aveva superato le questioni di incostituzionalità per violazione del disposto di cui all’art. 117 della Costituzione sollevate da alcune regioni per una presunta violazione delle rispettive competenze normative, competenze normative concorrenti, è opportuno precisare, con la potesta’ normativa dello stato, in materia di ordinamento sportivo).
Tale ultimo organo, competente a raccordarsi con l’attività normativa del Governo e del Parlamento sulle materie d’interesse interregionale e in ordine alle questioni attinenti le autonomie locali, procede oggi all’esame del testo del regolamento in oggetto. Dopo il vaglio e l’assenso tecnico della Conferenza Stato Regioni il provvedimento sarà approvato con decreto del presidente della Repubblica e sarà pubblicato in Gazzetta. Decorsi 15 giorni dalla pubblicazione il provvedimento sarà efficace e i sodalizi sportivi dilettantistici avranno tempo 90 giorni (salvo emendamenti dell’ultima ora) per le conseguenti modifiche.
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