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| Trattamento fiscale: Indennità di preparazione |  |
Con riferimento ai numerosi quesiti pervenuti alla Federazione circa il trattamento fiscale da adottare, relativamente alla “indennità di preparazione” che viene riconosciuta alla Società Sportiva dilettantistica – senza scopo di lucro – che cede i diritti sportivi di un atleta ad altre Società affiliate FIDAL, si comunica che tale “contributo” non è imponibile I.V.A. ai sensi del IV comma, art.4, D.P.R. 633/72, nonché ai fini delle imposte dirette.
Il trattamento agevolato è dovuto essenzialmente alle seguenti considerazioni:
a) l’indennità di preparazione è regolamentata e prevista dalla FIDAL, che rappresenta per la Società cedente e cessionaria “analoga organizzazione nazionale” di appartenenza;
b) le somme incassate dalla Società che cede, come da previsioni statutarie, sono finalizzate ad attività associativa senza scopo di lucro;
c) le Società che effettuano tale operazione non soltanto sono affiliate della FIDAL, ma hanno diritto di voto sia per modifiche statutarie che per l’elezione degli organi direttivi;
d) la C.M. 150/E – III – 5 – 1560 del 10 agosto 1994, Dipartimento Entrate, Dir. Centr. affari giuridici e contenzioso, ha stabilito, tra l’altro, che eventuali corrispettivi pagati da un’associazione senza scopo di lucro ad un’altra con analoghe finalità e che si trovano nelle condizioni di cui al precedente punto c), non sono imponibili a fini I.V.A.
Le Società Sportive che incassano le indennità di preparazione dovranno pertanto emettere una “nota di addebito” avente quale causale “contributo per la preparazione e per la rinuncia alle prestazioni dell’atleta……………………….”. A margine della nota di addebito indicare “non imponibile ai sensi del IV comma, art.4, D.P.R. 633/72”.
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