Massime delle sentenze

MASSIME DELLE SENTENZE
DELLA COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE FEDERALE

 

DIRITTO DI CRITICA – ACCESSO A DOCUMENTAZIONE – ESPRESSIONI LESIVE E OFFENSIVE
Il diritto di critica e la dialettica politica debbono essere garantiti e rispettati in qualsiasi ordinamento e, segnatamente, all’interno della Federazione stessa. In tal senso certamente é strumentale, e funzionale al ruolo degli stessi consiglieri, poter accedere agli atti e consultare la documentazione contrattuale e contabile del comitato regionale

Parimenti é facoltà del Presidente regolamentare le attività del comitato contemperando le necessità ed esigenze operative proprie e dei propri dipendenti con le aspettative e i diritti dei membri del comitato stesso nel poter accedere agi atti.

Ma una volta che viene regolamentato l’accesso alla documentazione, ponendo a disposizione determinati giorni ed orari, é innegabile che il Presidente del Comitato abbia assolto al proprio obbligo di informazione, e abbia agito all’interno delle prerogative e facoltà che ad esso si riferiscono.

Regolamentato l’accesso, l’ostinazione degli incolpati nel pretendere di accedere a propria discrezione agli atti deborda dalle ordinarie facoltà degli stessi, e accede ad un comportamento rivolto a intralciare l’attività del comitato stesso, del quale gli stessi fanno parte, senza che tali pretese risultino funzionali a qualsivoglia attività all’interno dello stesso, anche se riconducibili nell’ambito di una posizione politica di opposizione e contrasto.

Ma ciò che rileva ancor di più é l’aver strumentalizzato tali aspetti, rivelatisi non fondati, ed essersi rivolti ad organi estranei alla federazione, utilizzando espressioni gravemente lesive ed offensive del Presidente del Comitato stesso, al quale e’ attribuito un comportamento scorretto e sleale tra l’altro nemmeno rispondente a verità.

VIOLAZIONE A PRESCRIZIONI FEDERALI – VIOLAZIONE A PRINCIPI DI LEALTA’ E CORRETTEZZA SPORTIVA
Costituisce violazione disciplinare una meditata intenzionalità di snobbare avvisi e diffide (per altro pervenuti con largo anticipo sulla manifestazione) e di voler deliberatamente non tenere conto delle prescrizioni federali relative ai rapporti organizzativi e funzionali della Federazione.

La piena coscienza di commettere una violazione grave attinente ai rapporti organizzativi e funzionali della Federazione, ulteriormente ribadita nelle difese svolte ove, con altrettanta coscienza, ha rilasciato dichiarazioni scritte lesive dell’immagine della Federazione, della dignità e della onorabilità di tesserati componenti il C. R. non consentono a questa Commissione alcuna mitigazione della sanzione, pur trattandosi della prima violazione commessa dall’’indagato.

Da tutto quanto precede, emerge la responsabilità piena ed indiscussa del deferito, il quale è venuto meno ai doveri di rispettare ed osservare le norme statutarie e regolamentari federali, violando i principi di lealtà, correttezza e disciplina sanciti dal comma 1 dell’art. 1 Reg. Giust. Vigente, oltre ad aver contravvenuto all’articolo 2, commi 1 e 3 Reg. Giust. per aver tenuto un comportamento in aperta violazione dei doveri imposti dalle norme federali.

ESPRESSIONI OFFENSIVE, INGIURIOSE E IRRIGUARDOSE – COMPORTAMENTO NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Vi è la responsabilità del tesserato per aver proferito frasi particolarmente offensive, ingiuriose e lesive della dignità e del decoro della Federazione, dei suoi Organi e dei suoi dirigenti; in effetti la valenza offensiva dell’invito a riferire di utilizzare i moduli CONI e FIDAL relativi alla richiesta di visto per atleti stranieri "per funzioni più concrete" appare con ogni evidenza e non necessita di ulteriori commenti.

L'ammissione di responsabilità, sebbene determinata da uno stato d’animo particolarmente esasperato del tesserato, e le scuse che ne sono seguite, tuttavia, non possono esimere dall'addebito di una evidente violazione del Regolamento di Giustizia il quale impone all'art 1, comma 1, che: "tutti gli affiliati, associati e tesserati Fidal...sono tenuti al rispetto delle norme statutarie e regolamentari Federali, nel rispetto dei principi di lealtà, probità, correttezza sportiva e disciplina che costituiscono i principi fondamentali dello sport". Risulta, altresì, violato il disposto di cui al successivo art. 2 comma 3^ secondo cui: <3. Per "scorretto comportamento morale e civile si intende ogni violazione di norme precettivo-giuridiche ovvero di convivenza sociale e di buona educazione in dipendenza e, comunque, in connessione diretta con il profilo agonistico; nonché dichiarazioni lesive dell’immagine della Federazione, del prestigio, della dignità ed onorabilità di tesserati, associazioni e Federazione, nonché il fornire a terzi notizie o informazioni riguardanti persone o fatti ancora sottoposti all’esame ed al giudizio degli organi disciplinari …>>.

Nell’applicazione della sanzione, tuttavia, questa CGN ritiene di dover valutare adeguatamente il comportamento assunto dal tesserato nel corso dell’intero procedimento caratterizzato dalla massima collaborazione e disponibilità ma, soprattutto, dal rammarico per le frasi proferite e dalla più volte ribadita assoluta assenza di qualsivoglia volontà offensiva.

PARTECIPAZIONE ATLETA NON TESSERATO A MANIFESTAZIONE FEDERALE – CONOSCENZA DEI REGOLAMENTI – EFFETTI GIURIDICI DEL TESSERAMENTO – TUTELA SANITARIA DELL’ATLETA

La responsabilità del tesserato per aver permesso la partecipazione, in qualità di Presidente della società, di un atleta non tesserato ad una competizione Federale, violazione del Regolamneto che lo stesso deferito ammette con apprezzabile riconoscimento delle propria responsabilità in merito alla vicenda accorsa, dalla quale ammissione si palesa un ravvedimento per quanto accaduto.

L'ammissione di responsabilità, sebbene per una mera negligenza, tuttavia, non può esimere dall'addebito di una evidente violazione del Regolamento Federale il quale impone all'art 1 che: "tutti gli affiliati, associati e tesserati Fidal...sono tenuti al rispetto delle norme statutarie e regolamentari Federali, nel rispetto dei principi di lealtà, probità, correttezza sportiva e disciplina che costituiscono i principi fondamentali dello sport".

Alla pari non può ritenersi un errore scusabile l'aver omesso la lettura delle e-mail Federali che informavano la Società, ed il Presidente della stessa, della impossibilità di perfezionare il tesseramento dell'atleta al fine di poter regolarmente partecipare alle gare organizzate dalla Federazione, con specifico riferimento ai campionati di cross per i quali è causa. E' lo stesso Regolamento di Giustizia a stabilire, inoltre, all'art. 1, n.2 che: " L'ignoranza dello Statuto e del regolamento federale non può essere invocata a nessun effetto". A tal proposito ben doveva essere a conoscenza il tesserato, nella sua massima carica societaria, della necessità che ogni adempimento volto al tesseramento di un atleta si perfezioni formalmente al fine di escludere la possibilità che un soggetto estraneo all'Ordinamento sportivo, in quanto non tesserato, prenda parte alle attività sportive organizzate dalla Federazione. Il tesseramento, infatti, quale principale atto, insieme all'affiliazione, con il quale un soggetto entra a far parte dell'Ordinamento sportivo, rappresenta un elemento imprescindibile di ogni attività sportiva organizzata da una Federazione Sportiva Nazionale.

Gli effetti giuridici connessi all'atto formale del tesseramento non sono di poco conto, se si considerano le conseguenze che lo stesso comporta e tra cui rilevano: l'accettazione dei Regolamenti Federali, il rispetto delle regole tecniche, il vincolo di giustizia e, di conseguenza, l'osservanza delle decisioni adottate dagli Organi di giustizia sportiva. Il mancato tesseramento e la partecipazione a competizioni ufficiali di qualunque Federazione Sportiva Nazionale, comporta che, il soggetto, pur partecipando alla competizione come qualsiasi altro atleta, non è sottoposto al rispetto delle regole tecniche e Regolamentari, potendole liberamente violare con la conseguenza, estrema, non solo di nuocere agli altri concorrenti ed alla regolarità della competizione, ma anche di non essere, alla pari degli altri atleti in gara, soggetto ad alcun procedimento disciplinare da parte degli Organi di Giustizia. Sotto tale profilo, si può ben comprendere come i fatti ad oggetto del deferimento, sebbene prima facie non di estrema gravità, soprattutto presa in considerazione tutta la vicenda così come accaduta, potrebbero avere conseguenze sul piano pratico e giuridico di notevole rilevanza.

A tali considerazioni, inoltre, si deve aggiungere l'aspetto della tutela sanitaria dell'atleta che, proprio nel tesseramento, trova la sua attestazione formale circa la idoneità dell'atleta alla pratica sportiva agonistica e, quindi, la presunzione che la Società abbia sottoposto lo stesso alle necessarie visite mediche così come nella loro interezza previste dai regolamenti federali. Sotto questo aspetto, dunque, il tesseramento è anche uno strumento attestante, sotto il profilo della tutela della salute, l'idoneità del soggetto alla pratica sportiva agonistica.

ILLECITO SPORTIVO – AGGRAVANTI

La violazione contestata e provata è ricompresa nell’alveo dell’illecito sportivo di cui all’art.2.2 del Regolamento di disciplina,( Per "illecito sportivo" si intende ogni atto, comportamento od omissione diretto con qualsiasi mezzo ad alterare lo svolgimento di una gara o ad assicurare a chicchessia un indebito vantaggio, nonché l’uso di sostanze e metodi vietati dalle Norme Sportive Antidoping ) atteso che il comportamento dei sigg.ri X Y e’ rivolto in ogni caso alla alterazione del risultato finale individuale e per societa’ della competizione sportiva di cui trattasi, e cio’ sia attraverso il consapevole inserimento nella classifica individuale di un atleta in realta’ assente, e ancor piu’ attraverso l’inserimento nella classifica per societa’ della Z, con i tre atleti asseritamene partecipanti nella quale classifica altrimenti mai avrebbe potuto trovar posto in quella giornata.

Soggettivamente, sussistono tutti gli elementi, quindi, per ritenere che il X e lo Y abbiano volontariamente posto in essere comportamenti concludenti ed univoci, che dimostrano la volontà di alterare i risultati della competizione regionale per societa’dell’11.1.09

La responsabilita’ degli atleti e tesserati X e Y e’ percio’ acclarata, cosi’ come ai sensi dell’art 1.2 a e b del Capo 1 del Regolamento di Giustizia,. e’ acclarata la responsabilita’ oggettiva della società, tra l’altro beneficiaria diretta dell’illecito, in ragione dell’inserimento nella relativa classifica.

Nei confronti del tesserato X deve inoltre applicarsi l’aggravante di cui all’art 10 .1 capo 3 del Regolamento di Giustizia, per esser lo stesso dirigente federale, quale membro del Comitato Regionale. Infatti il comportamento del X assume caratteristiche di particolare gravità, esorbitanti dalla mera partecipazione all’illecito di cui trattasi, sia per la veste sociale ricoperta (presidente della società e componente della Comitato Regionale locale), sia per i comportamenti assunti nella circostanza, che violano pesantemente i principi di lealtà correttezza e probità che incombono ad ogni tesserato, tali comunque da determinare l’impossibilità temporanea a mantenere gli incarichi ricoperti.



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