Normativa Federale per l’Organizzazione delle manifestazioni di atletica leggera. di Giuseppe Spaned



                  La materia è regolata in maniera minuziosa dalla normativa federale, nulla è lasciato al caso o all’improvvisazione e se si seguono le regole non vi saranno sorprese, contestazioni, mancate omologazioni, ricorsi etc..

                Alcuni soggetti si sono nel tempo perfettamente adeguati alla normativa, altri la ignorano sistematicamente in nome, sbandierato inopportunamente, dell’Atletica, sotto il quale si nascondono piccoli e grandi interessi locali.

                La normativa è stata predisposta per porre ordine, non vincoli o laccioli, nello svolgimento delle competizioni.

                Nessuno può pensare che si voglia escludere la possibilità di  effettuare competizioni ed è nelle aspettative dei Dirigenti Federali, a tutti i livelli, che le competizioni si svolgano numerose e frequentate.

                Ma si deve trattare  di manifestazioni, programmate, autorizzate e controllate dai Giudici di Gara nel rispetto e con il rispetto delle regole.

                L’inserimento delle manifestazioni nel calendario regionale (escludiamo per semplicità le gare a valenza nazionale od internazionale per le quali esiste una normativa specifica, anche se per talune parti eguale a quella regionale) avviene su richiesta degli organizzatori, siano essi Società o Comitati Provinciali.

                Una volta che la manifestazione è inserita nel calendario regionale gli organizzatori, e tra essi anche i Comitati Provinciali, debbono trasmettere il Regolamento della manifestazione al Comitato Regionale, cui compete l’approvazione  (art.8.3 delle Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni). Ne consegue che i Comitati Provinciali non hanno la potestà di approvare manifestazioni e che tale potere è riservato ai Comitati Regionali.

                Il  Regolamento deve  specificare, oltre ad altri dati,  dettagliatamente  le gare in programma e le categorie di atleti cui le stesse sono riservate. Non sono previste dizioni generiche quali “categorie superiori” prive di significato intrinseco e che   servono solo a creare confusione; il Regolamento deve anche specificare il tipo di cronometraggio (art. 8.4 delle Norme citate)

                Eventuali variazioni al programma debbono essere concordate con il Comitato Regionale almeno 30 giorni prima della manifestazione, e ciò significa che, pur limitando tale valore temporale, è improponibile una variazione che intervenga, come accade spessissimo, pochi giorni prima della gara. O meglio ancora, come molte volte  è accaduto, che il Regolamento stesso venga trasmesso  pochi giorni prima della gara. Il limite di trenta giorni per le variazioni comporta infatti che il Regolamento della manifestazione debba essere trasmesso prima.

                Senza essere fiscali o vessatori nel rispetto dei termini di trasmissione e di variazione è evidente che una trasmissione del Regolamento nella medesima settimana in cui si effettua la gara è assolutamente improponibile e del tutto irregolare,

                Si parla molto di programmazione   e poi si chiede di apportare modifiche al programma orario, già trasmesso con rilevante ritardo, a pochi giorni  dalla manifestazione.

                O, peggio, ma è successo più volte, si aprono alla partecipazione di categorie non previste al momento della stesura ed approvazione del regolamento della competizione.

                Le gare che sono state inserite nel calendario regionale   come gare provinciali ( e ricordiamo che lo Statuto Federale  art. 29.4.d) assegna ai Comitati Provinciali l’iniziativa di organizzare l’attività a livello provinciale, con particolare riferimento a quella  promozionale e scolastica)  per determinate categorie non possono essere aperte ad altre province o ad altre categorie; in tal caso la proposta dovrebbe tornare al Comitato Regionale per le necessarie modifiche.

                Il Regolamento della manifestazione  può essere divulgato  solo dopo l’approvazione del Comitato Regionale (art, 5.4 b)  delle Norme per l’organizzazione delle manifestazioni); se reso noto e divulgato prima non solo non ha alcun valore ma rende passibile l’organizzatore di deferimento ai competenti organi per provvedimenti disciplinari, trattandosi di tesserati Fidal.

                L’apertura delle gare provinciali ad altre province trasforma la natura della manifestazione, che diventa regionale,  e modifica anche le competenze dei Giudici di gara; la composizione delle giurie per le gare provinciali è del Fiduciario Provinciale, per le gare regionali è del Fiduciario Regionale di concerto con il Fiduciario Provinciale.  Le Giurie vengono formate assai prima dello svolgimento delle gare; l’inserimento di nuove gare o la modifica della natura della manifestazione richiede una rivisitazione  delle giurie stesse e la modifica delle responsabilità, inattuabile in tempi stretti.

                Se le regole, tassative nella loro enunciazione e  certamente vincolanti fossero osservate, molti disguidi e molte anomalie sarebbero evitate, ivi   compreso il rischio della mancata omologazione di gare, perché non indicate nei regolamenti di gara e nelle successive e tempestive modificazioni,  la cui puntuale pubblicizzazione  ha lo scopo di consentire la partecipazione di tutti e non dei soliti soggetti informati per vie traverse.

 

Giuseppe Spanedda Fiduciario Regionale GGG     



Condividi con
Seguici su: