Misure a sostegno dello sport



Aggiornamento del 10/04/2020

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 23/2020 contenente misure per assicurare liquidità alle imprese. Tra le misure, ce ne sono due - all'articolo 14 - di interesse sportivo.


Il Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge n. 289/2002 (vedi sotto per la descrizione) può prestare garanzia, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI. A tali fini, viene costituito un apposito comparto del Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per il 2020;

-)Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge n. 289/2002.

Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all’ampliamento, all’attrezzatura, al miglioramento o all’acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l’acquisizione delle relative aree, da parte di società o associazioni sportive nonché di ogni altro soggetto pubblico o privato che persegua, anche indirettamente, finalità sportive.

 

Il Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 1295/1957 (vedi sotto per la descrizione) può concedere contributi in conto interessi, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI, secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell'Istituto per il Credito Sportivo. Per tale funzione, viene costituito un apposito comparto del Fondo dotato di 5 milioni di euro per il 2020.

-)Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 1295/1957

L'Istituto può' concedere contributi agli interessi sui mutui anche se accordati da altre aziende di credito con le disponibilità di un fondo speciale costituito presso l'Istituto medesimo.

Il sub commissario

Gestione Amministrativa

Paolo Gozzo



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