Indennità a favore dei collaboratori sportivi ( art. 97 Decreto 18/2020)

08 Aprile 2020

Sintesi requisiti necessari

Indennità a favore dei collaboratori sportivi ( art. 97 Decreto 18/2020)

Beneficiari dell’indennità:

1 – Titolari di rapporto di collaborazione (art.67, lett. m, DPR 917/1986), già in essere alla data del 23 febbraio, presso le Federazioni Sportive Nazionali, gli enti di promozione sportiva, le discipline sportive associate, le associazioni e società sportive dilettantistiche ( queste ultime devono essere iscritti al registro CONI alla data del presente Decreto);

Cause di esclusione:

1 – Soggetti che abbiano già un reddito da:

a) lavoro autonomo (art.53 DPR 917/1986)
b) Lavoro dipendente e assimilati ( artt.49 e 50 DPR 917/1986)

c ) pensione di ogni genere e assegni ad esse equiparati

2 – Soggetti che abbiano già richiesto una delle prestazioni o indennità di cui agli artt.19,20,21,22,27, 28,29,30,38 e 44 del presente Decreto;

3 – Soggetti che nel mese di marzo 2020 abbiano percepito il reddito di cittadinanza.

Documentazione e dati necessari per l’inserimento sul portale (www.sportesalute.eu):

1 - Documento identità

2 - Contratto di collaborazione o lettera di incarico o prova dell’avvenuto pagamento della mensilità febbraio 2020

3 - Codice Fiscale

4 - Recapiti di posta elettronica e telefonici

5 - Residenza

6 - IBAN per l’accredito della somma

7  - Dati relativi alla collaborazione sportiva, tra cui: nominativo delle parti contraenti, decorrenza, durata, compenso e tipologia della prestazione

8 - conoscere l’ammontare complessivo dei compensi sportivi ricevuti nel periodo d’imposta 2019

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al seguente link:
https://www.sportesalute.eu/primo-piano/1938-cura-italia-indennita-per-collaboratori-sportivi-emanato-il-decreto-attuativo.html



Condividi con
Seguici su:

Pagine correlate