Certificato penale per chi lavora a contatto con i minori. di Guido Lai



Con la Circolare 4811/14, il Coordinamento Attività Politiche e Istituzionali del CONI ha richiesto ai Presidenti Regionali delle Federazioni Nazionali, le indicazioni circa le concrete modalità applicative da parte dei soggetti destinatari, che riguardano il Decreto Legge 4 marzo 2014, n.39. Pubblichiamo, in allegato al presente articolo, la Circolare del Coni, in cui sono indicate sia le direttive circa il DL 4 marzo 2014, n.39 che le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate in merito al cinque per mille per le Associazioni e Società Sportive – 7 maggio 2014 scadenza termine presentazione domande. Vorrei soffermarmi sul DL 4 marzo 2014 che riguarda La lotta allo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2014, il DL 4 marzo 2014 n.39 riguarda “L'attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI” entrerà in vigore il 6 aprile 2014. Il nuovo DL inserisce nell’articolo 2 l’articolo 25 bis che si aggiunge al DPR 14 novembre 2002 n.313. In pratica, le norme contenute nel nuovo D.L. stabiliscono che ogni operatore volontario o dipendente che ha contatti diretti e continuativi con i minori dovrà presentare, su richiesta del datore di lavoro, la cosiddetta “Fedina Penale” ovvero il certificato penale del casellario giudiziale, che consente di conoscere se a loro carico sono stati emessi provvedimenti penali di condanna definitivi. In particolare deve essere verificato che sull’operatore impiegato non siano pendenti condanne per i reati di cui agli articoli del Codice Penale 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione di materiale pornografico – pornografia virtuale), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) e 609-undecies (adescamento di minorenni), e che i soggetti non abbiano sul loro capo sanzioni che gli impediscano di esercitare attività che comportano contatti diretti e regolari con i minori. Per i soggetti responsabili delle Società/Associazioni etc.etc. che non si attengono a tale direttiva, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 15.000 euro. Il provvedimento è certamente sacrosanto in quanto si inserisce nelle misure di lotta contro la pedofilia anche se causerà non pochi problemi in primo luogo perché il certificato richiesto ha valore di soli 6 mesi dalla data del rilascio, ma il CONI sta lavorando anche su questo aspetto. Ricordo che la normativa attuale prevede che il certificato penale venga richiesto dall’interessato (o da persona da lui delegata con una copia del documento di riconoscimento del richiedente) all’ufficio del casellario giudiziale, esistente presso ogni Procura della Repubblica. E’ bene evidenziare che tale provvedimento recepisce la direttiva europea 2011/93/UE e che coinvolge qualsiasi attività: per cui non solo le Società o Associazioni ma veramente tutti e anche se l’attività in questione è resa a titolo gratuito. Alleghiamo la Circolare Prot. 0004811/14 del Coni in merito all’argomento, dove sono maggiormente descritte le procedure attuative per le Società/Associazioni Sportive in merito all’organizzazione sportiva.



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